5 per mille 2015

Agenzia delle entrate – Circolare 13/E del 26 marzo 2015.

L’ultima legge di stabilità ha reso strutturale l’agevolazione. Da quest’anno, infatti, il beneficio rappresenta una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.

Da subito e fino al 7 maggio, i Circoli affiliati a NOI Associazione, iscritti nei registri APS potranno presentare domanda al 5 per mille per il 2015.

La domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata a pena di inammissibilità esclusivamente via telematica, utilizzando il modello di iscrizione al 5 per mille prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando Fisconline o Entratel (professionista o intermediario abilitato o CAAF).

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno disponibili a partire dal 14 maggio 2015. Ci sarà una settimana di tempo per presentare eventuali istanze di correzione degli errori di iscrizione. Al termine di questa fase, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia la versione aggiornata degli elenchi.

Entro il 30 giugno gli enti dovranno spedire a mezzo raccomandata a/r all’Agenzia delle entrate regionale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, allegando copia del documento d’identità del rappresentante legale firmatario. 

Potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli entiritardatari” che presenteranno le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2015, con il versamento contestuale di una sanzione di 258 euro utilizzando il modello F24 (codice tributo 8115). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda d’iscrizione: 7 maggio 2015.

Anche relativamente all’esercizio finanziario 2015, i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.

Il rendiconto deve essere trasmesso alla amministrazione competente all’erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli.
Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo del cinque per mille sono stabilite dall’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010.