Obbligo di accettazione pagamenti tramite POS
Dal 30 giugno 2022 è attivo l’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendite prodotti e prestazioni di servizi di accettare pagamenti elettronici (POS, BANCOMAT) per somme di qualsiasi importo.
Cosa succede alle associazioni?
La norma introduce l’obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”; quindi l’associazione che percepisce esclusivamente quote di adesione e contributi liberali non è tenuta a dotarsi del Pos, sebbene la normativa a riguardo sia abbastanza ambigua: infatti la formulazione del testo pare estendere il diritto del socio di versare anche la quota di adesione o un contributo liberale utilizzando il Pos.
Dubbi sono emersi anche rispetto alle associazioni, titolari di solo codice fiscale, che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali (ad esempio la quota di iscrizione al corso di teatro o la quota di iscrizione al Grest), dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci. Tali corrispettivi sono “decommercializzati” (ex art. 148, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi) ma restano il prodotto di una prestazione di servizi per cui un atteggiamento prudenziale ci fa ritenere opportuno dotarsi di tale sistema di pagamento anche in questo caso.
Quindi alle Associazioni senza Partita IVA conviene dotarsi di un Pos o permettere l’utilizzo del bonifico per consentire agli associati di pagare tramite strumenti elettronici, vista l’ambiguità della normativa a riguardo.
Le associazioni titolari di Partiva IVA sono sicuramente sottoposte all’obbligo di POS.
Abilitazione del Pos
È necessario che il Pos per bancomat consenta il pagamento, oltre che con bancomat, con almeno una carta di credito, questo perché la norma cita “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
Sanzioni
La sanzione applicabile per la mancata accettazione di pagamenti elettronici è costituita da una somma fissa ed una quota variabile:
- Quota fissa: € 30 per ciascun pagamento rifiutato
- Quota variabile: + 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento
La sanzione per rifiuto del pagamento elettronico scatta solo su azione dell’utente che subisce il rifiuto e si reca a denunciare all’autorità competente.
Non è prevista sanzione se nel corso di verifica fiscale, si accerti la MANCANZA di POS.