Ritenuta d’acconto del 4% sui contributi pubblici

La ritenuta d’acconto del 4%, l’articolo 28, del d.P.R. n. 600 del 1973, al comma 2 dispone che le «regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali».
La norma individua esattamente i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute fissa le seguenti condizioni:

a) il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
b) i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta a titolo di acconto, come noto, costituisce un’anticipazione dell’imposta dovuta dal soggetto e non un ulteriore onere fiscale a carico di quest’ultimo che potrà recuperare la ritenuta d’acconto subita sul contributo percepito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il termine “imprese” si riferisce sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze 8 maggio 1980, n. 8/531 e 5 giugno 1995, n. 150, nonché risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E e 4 agosto 2004, n. 108/E).

L’erogazione di contributi a Enti non commerciali, che svolgono occasionalmente attività produttiva di reddito, non necessariamente ed automaticamente implica l’assoggettabilità alla ritenuta d’acconto, ma occorre valutare caso per caso per quale attività il contributo è concesso.

In conclusione, per i circoli NOI la ritenuta d’acconto sul contributo va operata solo se il contributo è concesso per attività commerciale e non va operata se è concesso per attività istituzionale, che non abbia carattere di commercialità.

Giova evidenziare, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui un Ente di secondo livello che opera con un ruolo di organizzazione e di coordinamento, ed agisce anche per “conto degli altri enti ed organizzazioni (singoli circoli) e che se il “…Contributo potrà essere liquidato (…) esclusivamente al Soggetto responsabile (Ente di secondo livello) che provvederà a ripartirlo tra gli altri soggetti della rete in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività”.
Siccome la natura di contributo permane anche in capo ai singoli Soci della rete all’atto dell’erogazione del Contributo a loro favore l’ente di secondo livello deve, se si verificano i presupposti appena illustrati, operare la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

a cura di Dott. Alberto Donato (Studio Donato-Gottardelli – Dottori commercialisti associati)