Associazione di Promozione Sociale (APS): caratteristiche e adempimenti vari
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale”. Sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS).
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE
Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’APS è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”. Tale indicazione, ovvero l’uso di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle APS.
RAPPORTO LAVORATORI – VOLONTARI
Le APS, nello svolgimento delle attività, devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per computo dei lavoratori vanno considerati: i lavoratori dipendenti e parasubordinati. Per il computo dei volontari: criterio «per teste»
VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo ai sensi dell’art. 17 del CTS. L’ente è tenuto a iscrivere in un apposito registro vidimato dal segretario comunale i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
BILANCI
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 300.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione secondo i modelli A-B-C contenuti nel D.M. 05/03/2020.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa, secondo il modello D contenuto nel D.M. 05/03/2020.
Gli enti con ricavi superiori a 1.000.000 euro devono redigere, depositare nel RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida del D.M 4 Luglio 2019.
Gli enti con ricavi superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell’organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale vanno depositati telematicamente nel RUNTS ogni anno entro il 29/06.
RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
L’iscrizione al RUNTS è la condizione necessaria per acquisire la qualifica di “Ente del Terzo settore” e fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale qualifica.
Il RUNTS è una piattaforma informatica. Tutte le istanze, richieste, depositi, aggiornamenti, comunicazioni da parte degli ETS, (incluse le richieste di iscrizione, l’aggiornamento dati, il deposito atti), sono presentate esclusivamente con modalità telematiche.
Tutti gli enti iscritti al RUNTS devono effettuare le seguenti operazioni:
- Ogni anno entro il 29 giugno:
- Deposito bilancio/rendiconto + rendiconto eventuali raccolte fondi
Bilancio sociale (ove previsto)
Aggiornamento n. soci, n. volontari, n. lavoratori, eventuali soci non persone fisiche (al 31/12 dell’anno precedente)
- Deposito bilancio/rendiconto + rendiconto eventuali raccolte fondi
- Tutti gli altri dati presenti sul RUNTS (es. sede legale, titolari di cariche sociali…) devono essere aggiornati entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica.
In caso di inadempimento rispetto al deposito degli atti e all’aggiornamento delle informazioni, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, adotta un provvedimento di cancellazione. Si applica altresì, a carico degli amministratori, una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 codice civile).
Tutte le comunicazioni da parte del RUNTS vengono inviate alla PEC dell’ente, che raccomandiamo di monitorare quotidianamente.