Pubblicazione emolumenti, compensi o corrispettivi a organi sociali e di controllo, dirigenti e associati

L’art 14 CTS al comma 2 prevede:

“2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche’ agli associati.”

La nota del Ministero Del Lavoro n 293 del 12.1.2021 precisa che:

  • l’obbligo di pubblicazione, sotto il profilo soggettivo, non riguarda la generalità degli ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui: attraverso tale delimitazione, risulta evidente l’attenzione del legislatore nell’ evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine perseguito; (per cui sono esclusi i circoli NOI con entrate uguali o inferiori ad € 100.000);
  • Oggetto della pubblicazione sono gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali (organo amministrativo e di controllo), dirigenti ed associati;
  • non è necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse). Si ritiene invece del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione
  • devono essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese” (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti).
  • Il Ministero precisa che non si ritiene di dover fornire “format” o modelli, in quanto la struttura di essi potrebbe variare per i vari enti; un modello potrebbe eventualmente essere adottato dall’organo di controllo nel suo ruolo di organo vigilante sull’osservanza da parte dell’ente della legge e dei principi di corretta amministrazione

Non abbiamo un format preciso per la pubblicazione dei compensi, poichè non sono state date linee guida precise, in base alla specificità di ogni ETS.

Alcuni suggerimenti:

  • NON si possono avere compensi per gli organi amministrativi e nessun circolo NOI del Trentino ha un revisore o organo di controllo;
  • saranno da pubblicare eventuali compensi dati ad associati –> in relazione ad attività per cui hanno avuto prestazione professionale (collaborazioni occasionali, lavoratori autonomi, rimborso spese per attività di volontariato).

Consigliamo quindi:

  • controllare se le prestazioni di lavoro autonomo o occasionale a persone fisiche sono relative ad associati;
  • se si supera il limite di 100.000 euro di entrate, pubblicare i compensi sul proprio sito (o scriverci per pubblicarlo sul nostro sito);
  • ricontrollare anche gli anni scorsi (fino al 2021).

Non è necessario indicare i singoli compensi ma come indicato dal Ministero è possibile raggrupparli per “categoria” (se hanno lo stesso trattamento economico):

  • retribuzione associati per attività professionale
    • formatore
    • commercialista
    • pulizia
  • rimborso spese associati – volontari –> NO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA UN VOLONTARIO
    • rimborso chilometrico
    • rimborso pasti

NB: importante conservare le fatture o pezze di appoggio di riferimento


ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo deve essere nominato obbligatoriamente nelle fondazioni del Terzo settore.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

NB: limiti aggiornati con il pacchetto Semplificazioni (2024)

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale dovrà essere scelto fra gli iscritti delle categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 e cioè iscritto:

  • nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • nell’albo degli Avvocati;
  • nell’albo dei Consulenti del lavoro;
  • fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
  • fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti.

All’organo di controllo sono affidate alcune fondamentali competenze in relazione alla vita in generale degli Ets, ed in particolare:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attestare, qualora l’ente rediga il bilancio sociale, che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione: in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

NB: limiti aggiornati con il pacchetto Semplificazioni (2024)

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell’apposito registro.

OBBLIGHI E DIVIETI

Le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest’ultimo di formulare il proprio giudizio sull’operato dell’organo amministrativo. Costituiscono quindi documenti allegati al bilancio medesimo che viene depositato annualmente entro il 30 giugno.

I componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Ets può essere esercitata anche dall’organo di controllo, qualora nominato.

Ogni associato, oppure almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all’assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo può indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Da articolo di Cantiere del Terzo Settore